sabato 27 marzo 2010

COME SI VOTA IN PUGLIA: Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Pugliese

- NON E' PREVISTO IL BALLOTTAGGIO 
- E' AMMESSO IL VOTO DISGIUNTO 

Vince il presidente (non la coalizione) che prende un voto più degli altri, con la garanzia di avere la maggioranza in consiglio regionale. È questo il fulcro del sistema elettorale disegnato dalla legge regionale numero 2 del 2005, con cui la Puglia andrà al voto il 28 e il 29 marzo.

Ecco, nei dettagli, come funziona:

TURNO UNICO - Si vota a turno unico. È eletto presidente il candidato che prende il maggior numero di voti validi: viene proclamato governatore ed è anche consigliere regionale. Diventa consigliere anche il più votato tra i candidati presidenti non eletti.

COME SI VOTA - Sulla scheda elettorale è possibile votare un candidato presidente, una lista e un candidato consigliere di quella stessa lista. È ammesso il voto disgiunto: si può votare un candidato presidente e, contemporaneamente, anche una lista e un candidato consigliere che fanno parte di un’altra coalizione.

LE LISTE - Le liste si presentano su base provinciale e vengono collegate a un candidato presidente: ciascun simbolo di lista deve essere presente in almeno tre «circoscrizioni » (il termine con cui la legge elettorale definisce le province). Il numero dei candidati di ciascun partito, su base regionale, non può superare il numero dei seggi in consiglio, quindi 69 (il 70° spetta al governatore eletto). La ripartizione dei posti su base provinciale avviene invece in proporzione al numero di abitanti: per questa tornata la suddivisione è 21 a Bari, 6 nella Bat, 7 a Brindisi, 11 a Foggia, 14 a Lecce, 10 a Taranto. Un terzo dei posti di ciascuna lista deve essere riservato alle donne: chi non rispetta il rapporto viene multato.

CONSIGLIO REGIONALE - Il consiglio regionale è composto da 70 consiglieri, numero che può aumentare in due casi particolari (vedi dopo). I primi 56 seggi vengono assegnati in maniera proporzionale tra i candidati di tutte le coalizioni che hanno superato il 5% (e, all’interno delle coalizioni, solo alle liste che hanno superato il 4%). Gli altri 13 seggi costituiscono il premio di maggioranza, e vengono assegnati tra i candidati della coalizione che sostiene il presidente vincitore.

IL «PREMIO» - I 13 seggi del premio di maggioranza (che scatta sempre) vengono attribuiti su base provinciale, e soltanto alle liste che hanno già partecipato alla suddivisione proporzionale. Attenzione a un’altra particolarità della legge pugliese: il premio di maggioranza si assegna partendo dalle province in cui la lista non ha preso seggi (articolo 9, comma 5).

CASI PARTICOLARI - Ci sono due casi particolari in cui potrebbe aumentare il numero dei consiglieri. Il primo: se il seggio che spetta al candidato presidente sconfitto modificasse il rapporto 60-40 tra maggioranza e opposizione (in termini tecnici: se non ci sono resti nell’assegnazione proporzionale), viene aggiunto un 71° seggio. Il secondo caso particolare è invece conseguenza del voto disgiunto. Se le liste collegate al candidato presidente perdente dovessero ottenere la maggioranza dei voti, il numero dei consiglieri regionali dovrebbe aumentare così da garantire comunque il rapporto 60-40 tra maggioranza e opposizione. In questa ipotesi, il consiglio potrebbe avere anche più di 100 seggi.


LA LEGGE REGIONALE

SOMMARIO
 Art. 1      (Recepimento)
 Art. 2      (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di  voti validi immediatamente inferiore)
 Art. 3      (Numero dei Consiglieri regionali)
 Art. 4      (Ripartizione tra la circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
 Art. 5      (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale)
 Art. 6      (Cause d’ ineleggibilità)
 Art. 7      (Scheda elettorale)
 Art. 8      (Liste e candidature)
 Art. 9      (Lista regionale)
 Art. 10    (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)
 Art. 11    (Modifiche alla legge  n. 43 del 1995)
 Art. 12    (Norme di prima attuazione)



“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”


Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Recepimento)



1.         All’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.



2.         Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.



3.         Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell’ordinamento in materia.




Art. 2
(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)



1.         Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.



2.         Presso l’Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.



3.         La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall’accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.



4.         La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni..



5.         La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione,  autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.



6.         L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio   all’Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.



7.         È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.



8.         Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.



9.         È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.


Art. 3
(Numero dei Consiglieri regionali)



1.         Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti  tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.



2.         Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.



3.         In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento dell’unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l’importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l’ammontare della somma.


Art. 4
(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)



1.         Il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

“La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l’ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della regione è suddiviso per cinquantasei.”.



Art. 5
(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale)



1.         Il secondo comma dell’articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

“Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.”.



2.         Il quarto comma dell’articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

“Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.”.



Art. 6
(Cause di ineleggibilità)



1.         Oltre ai casi previsti dal primo comma dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2.         Le cause d’ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.



Art. 7

(Scheda elettorale)



1.         La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per  l'elezione  del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di  Presidente,  scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con  un  unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per  una  delle  liste a  esso  collegate,  tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l' elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.



2.         Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.



3.         Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.



4.         Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.



5.         In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.



6.         Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.



7.         Se l’ elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8.         Se l’ elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.



9.         Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.



10.       Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.



Art. 8
(Liste e candidature)



1.                  In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni,  anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista  viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.



2.         Il numero 4 del comma 8 dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

“4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.”.





Art. 9

(Lista regionale)



            1.         La  lista  regionale, prevista dalla legge n.108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all’attribuzione di tutti i seggi da parte dell’Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.



2.         L’Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente.



3.         Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.



4          I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.



5.         I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.



6.         Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.



Art.  10

(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)



1.         Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:     

a)      al quarto comma dell’articolo 1 dopo la parola: “Province” sono aggiunte le seguenti: “istituite dalla legge della Repubblica”;

b)      il quinto comma dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.”;

c)      alla lettera a) del terzo comma dell’articolo 15 le parole: “nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale” sono eliminate;

d)     alla lettera d) del terzo comma dell’articolo 15 le parole: “comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale” sono eliminate;

e)      al numero 1) del comma 13 dell’articolo 15 le parole: “le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza” e le parole: “a ciascuna lista regionale“ sono sostituite dalle seguenti: “a ciascun candidato alla presidenza”;

f)       il numero 2) del comma 13 dell’articolo 15  è sostituito dal seguente:

“2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti”;

g)      al numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 le parole: “alla lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al candidato Presidente”;

h)      al numero 4) del comma 13 dell’articolo 15 le parole: “alla lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al candidato Presidente”;

i)        al numero 5) del comma 13 dell’articolo 15 il periodo “Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale.” è sostituito dal seguente: “Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.”;

j)        il numero 6) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;”;

k)      al comma 15 dell’articolo 15 le parole: “alla lista” sono sostituite dalle seguenti: “al candidato Presidente”.



       

Art. 11

(Modifiche alla legge n. 43 del 1995)



1.         Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a)      all’articolo 1, comma 3, le parole da “nei modi previsti ...” a “ridotti alla metà” sono sostituite dalle seguenti: “nei modi previsti dal precedente articolo 9”;

b)      il comma 5 dell’articolo 1 è eliminato;

c)      al comma 8 dell’articolo 1 le parole: “con una delle liste regionali” sono sostituite dalle seguenti: “con un candidato Presidente” e le parole: “dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta” sono sostituite dalle seguenti: “dal candidato Presidente”; le parole “Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo” sono eliminate;

d)     al comma 9 dell’articolo 1 le parole “alla medesima lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: ”al medesimo candidato Presidente”; le parole: “ In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate” sono eliminate;

e)      il comma 11 dell’articolo 1  è eliminato;

f)       il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1.    La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell’articolo 7 della presente legge”;

g)      al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41” è eliminato;

h)      al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista regionale” sono eliminate;

i)        al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della lista regionale” sono sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”;

j)        l’ art. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell’intera regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell’ intera regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.”;

k)      l’articolo 8 è eliminato.


Art. 12
(Norme di prima attuazione)

1.         Nelle prime elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente  legge  e in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall’articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

                                                                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

                                                                                   (Mario De Cristofaro)



                                                                     I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

                                                               (Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)



I CONSIGLIERI SEGRETARI

 (Simone Brizio – Enzo Russo)



                                                                       IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

                                                                                    (Renato Guaccero)


















            E’ estratto del verbale delle sedute del 17, 18, 19, 20 e 26 gennaio 2005 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.







                                                                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

                                                                                   (Mario De Cristofaro)



                                                                     I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

                                                               (Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)



I CONSIGLIERI SEGRETARI

 (Simone Brizio – Enzo Russo)



                                                                       IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

                                                                                    (Renato Guaccero)


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