
carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.
I nominativi dei candidati presidenti e i contrassegni di ciascuna lista sono disposti, sulla scheda, secondo l’ordine risultato dai sorteggi compiuti, rispettivamente, dall’Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.
Ciascun elettore può:
a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
Chi intenda esercitare il proprio diritto di voto dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido e della tessera elettorale.
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