I due esclusi si affidano agli avvocati Sticchi Damiani, per ribaltare il verdetto della Corte d'appello: l'obiettivo è dimostrare la legittimità della presenza del discusso premio di maggioranzaBARI - Enzo Russo e Bartolo Cozzoli ricorrono contro il Consiglio Regionale a 70 membri: sarà, quindi, il Tar Bari a risolvere quella che, oramai, è stata da più parti definita una vera e propria “guerra dei numeri” in ordine alla composizione della rinnovata assemblea di Viale Capruzzi. Il candidato Pd nella circoscrizione di Lecce, già assessore regionale nella giunta Vendola, e l'avvocato, candidato sempre nel Pd, nella circoscrizione Bat, hanno proposto il già annunciato ricorso avverso al verdetto dell'Ufficio Centrale regionale, che, com’è noto, li ha esclusi dalla composizione del prossimo Consiglio, limitandone il numero dei membri a quota 70, come stabilito dallo statuto.
Entrambi, appellandosi al criterio della governabilità e della rappresentanza della maggioranza nei termini del 60% contro il 40% saranno difesi nei propri interessi dagli avvocati Ernesto e Saverio Sticchi Damiani. Muovendo dalla chiarezza del tenore letterale e logico della normativa elettorale regionale e da una analitica ricostruzione delle interrelazioni intercorrenti tra la suddetta normativa e la disciplina legislativa statale vigente in subiecta materia, le prospettazioni difensive dei legali sono, in particolare, rivolte a dimostrare la immediata e doverosa applicabilità al caso in esame della norma statale disciplinante il “premio di governabilità”, con la conseguente illegittimità della decisione resa in proposito dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari.
Segnatamente, i difensori dei ricorrenti, oltre a chiarire che nel (discusso) rapporto tra previsioni statutarie e legge regionale elettorale, l’Ufficio Centrale Regionale avrebbe dovuto, in realtà, fare corretta applicazione del criterio della successione di leggi nel tempo e, quindi, applicare la legge elettorale regionale n. 2 del 2005, in quanto successiva, oltre che speciale, rispetto alla disciplina statutaria del 2004.
Inoltre, gli stessi hanno analiticamente rappresentato le molteplici ragioni giuridiche a sostegno di un vero e proprio recepimento dinamico e consapevole della citata disciplina statale sul premio di governabilità all’interno della Legge regionale 2005, con ciò esplicitando il chiaro intendimento del legislatore di garantire, anche in Puglia, l’osservanza delle percentuali di governabilità previste dalla legge statale (60% per la coalizione vincente, 40% per l’opposizione) ai fini dell’attribuzione dei seggi del Consiglio.
Ad ulteriore inequivoca conferma di un recepimento consapevole anche della specifica disciplina statale afferente ai seggi di governabilità, i legali hanno prospettato un ulteriore argomento di carattere sistematico, fondato sul raffronto tra il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale, oggetto degli odierni mezzi di gravame, e quello redatto dal medesimo Ufficio in seguito alla precedente consultazione elettorale del 2005.
Ponendo a confronto entrambi i verbali, i difensori dei ricorrenti hanno osservato come, pur rimanendo invariata la disciplina normativa di riferimento, il medesimo Ufficio Centrale che oggi non ha ritenuto applicabile il “premio di governabilità” all’esito, invece, della precedente consultazione elettorale non ha in alcun modo posto in dubbio l’applicabilità in astratto del suddetto premio, negandola, poi, in concreto, esclusivamente sulla base della constatazione del pacifico raggiungimento, da parte della coalizione vincente, del quorum del 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale dalla Legge statale 108 del 1968.
I legali hanno, infine, depositato in giudizio i verbali delle sedute pubbliche del Consiglio Regionale Pugliese, che hanno preceduto la definitiva approvazione della Legge regionale del 2005, da cui si evince in maniera inequivocabile la volontà di conservare il “premio di governabilità” previsto dal Tatarellum. Il problema dell’incremento della spesa pubblica che l’aumento dei Consiglieri regionali determinerebbe, pur essendo estremamente rilevante, non può assumere rilievo nell’ambito della valutazione prettamente giuridica della vicenda, ma potrà essere successivamente risolto in sede politica.
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